{"id":106,"date":"2015-04-29T00:06:03","date_gmt":"2015-04-28T22:06:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopalanca.it\/wordpress\/home\/?p=106"},"modified":"2015-04-30T20:05:41","modified_gmt":"2015-04-30T18:05:41","slug":"pallet-senza-reverse-charge-se-ceduto-con-la-merce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/pallet-senza-reverse-charge-se-ceduto-con-la-merce\/","title":{"rendered":"Pallet senza reverse charge se ceduto con la merce"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\">\n<h2>Il chiarimento ministeriale<\/h2>\n<p>La <span class=\"rifnormativo_bo\">Legge di Stabilit\u00e0 2015<\/span> ha apportato delle novit\u00e0 all\u2019<span class=\"rifnormativo_bo\">art. 74, comma 7<\/span>, del D.P.R. n. 633\/1972. Accanto alle fattispecie gi\u00e0 contemplate dalla disposizione (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica\u201d), \u00e8 stato inserito, <strong>con effetto 1\u00b0 gennaio 2015<\/strong>, il riferimento<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>ai \u201cbancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo\u201d.<\/p>\n<p>In tema di cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al<\/p>\n<p>primo, di cui al <span class=\"rifnormativo_bo\">comma 7 dell\u2019art. 74<\/span> del D.P.R. n. 633\/1972, la Circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate <span class=\"rifnormativo_bo\">n. 14\/E<\/span> del 27 marzo 2015 ha chiarito che affinch\u00e9 torni applicabile il sistema di reverse charge non risulta necessario che i beni in esame siano inutilizzabili rispetto alla originaria destinazione, ma \u00e8 <strong>sufficiente che siano ceduti in un ciclo di utilizzo successivo al primo<\/strong>, quindi, in qualsiasi fase di commercializzazione successiva alla immissione nel mercato del pallet nuovo.<\/p>\n<h6 class=\"boxattenzione\">Attenzione<\/h6>\n<p class=\"boxattenzione\">Ne consegue che in tal caso non \u00e8 richiesta, come invece accade per le cessioni di rottami, la condizione che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione. In questo caso \u00e8 sufficiente che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo. Pi\u00f9 nel dettaglio, il legislatore con la locuzione \u201ccicli di utilizzo successivi al primo\u201d ha voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Ci\u00f2 in considerazione del fatto che i pallets, essendo normalmente sottoposti al trasporto, magazzinaggio, selezione, ecc, sono di fatto beni recuperati ad un ciclo di utilizzo successivo al primo.<\/p>\n<h6 class=\"boxesempio\">Esempio<\/h6>\n<p><em>Se il pallet viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata, torna applicabile il nuovo reverse charge interno di cui all\u2019<span class=\"rifnormativo_bo\">art. 74, comma 7<\/span> del D.P.R. n. 633\/1972, cos\u00ec come modificato dalla Legge di Stabilit\u00e0 2015?<\/em><\/p>\n<p>Ancorch\u00e9 la <span class=\"rifnormativo_bo\">Circolare n. 14\/E\/2015<\/span> non abbia fornito una risposta puntuale al quesito in esame si ritiene che nel caso in esame si sia in presenza di un\u2019operazione accessoria alla cessione principale della merce (ai sensi dell\u2019<span class=\"rifnormativo_bo\">art. 12<\/span> del D.P.R. n. 633\/1972). Conseguentemente si ritiene, ancorch\u00e9 si auspica un chiarimento ministeriale, che nel caso in esame torni applicabile l\u2019IVA nei modi ordinari senza applicazione del reverse charge. Infatti, il pallet seguir\u00e0 il medesimo trattamento riservato alla merce.<\/p>\n<h2>Profili operativi<\/h2>\n<p>Nel caso in esame (sempre che vengano rispettati i dettati normativi):<\/p>\n<ul>\n<li>la cessione di tali beni avviene <strong>senza l\u2019applicazione dell\u2019IVA<\/strong> in considerazione del fatto che sar\u00e0 il cessionario soggetto passivo IVA, ad assolvere l\u2019imposta mediante l\u2019integrazione della fattura (reverse charge);<\/li>\n<li>qualora, tali cessioni avvengano <strong>nei confronti di cessionari privati<\/strong> le stesse saranno, invece, assoggettate da parte del cedente ad IVA con le regole ordinarie.<\/li>\n<\/ul>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"9\">\n<colgroup>\n<col width=\"158\" \/>\n<col width=\"585\" \/> <\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"158\"><strong>Obblighi in capo al cedente soggetto passivo IVA<\/strong><\/td>\n<td valign=\"TOP\" width=\"585\">Il <strong>cedente<\/strong> procede nel modo seguente:<\/p>\n<ul>\n<li>emette fattura senza applicazione dell\u2019IVA;<\/li>\n<li>all\u2019interno della fattura indica che si tratta di operazione ai sensi dell\u2019<span class=\"rifnormativo_bo\">art. 74, settimo comma<\/span> , del D.P.R. n. 633\/1972 e riporta la seguente dicitura \u201cinversione contabile\u201d;<\/li>\n<li>registra la fattura nel registro delle fatture emesse ovvero in quello dei corrispettivi.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 class=\"boxattenzione\">Attenzione<\/h6>\n<p class=\"boxattenzione\">Nel caso in cui il cedente rientri nel regime dei minimi, per le cessioni soggette a reverse charge interno (come nel caso dei rottami, subappalto edile, ecc.), dovr\u00e0 eme<\/p>\n<p class=\"boxattenzione\">ttere fattura indicando all\u2019interno della stessa che il cessionario soggetto passivo IVA non deve comunque applicare l\u2019IVA (<span class=\"rifnormativo_bo\">circolare 28 gennaio 2008, n. 7\/E<\/span>).<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"158\"><strong>Obblighi in capo al cessionario soggetto passivo IVA<\/strong><\/td>\n<td valign=\"TOP\" width=\"585\">Il <strong>cessionario<\/strong> procede nel modo seguente:<\/p>\n<ul>\n<li>effettua il reverse charge e per meglio dire integra la fattura con l\u2019aliquota propria dei beni e la relativa imposta dovuta;<\/li>\n<li>registra la fattura nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero successivamente ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;<\/li>\n<li>registra la fattura nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Profili sanzionatori<\/h2>\n<p>La <span class=\"rifnormativo_bo\">Circolare n. 14\/E\/2015<\/span> fa salvi, quindi, <strong>senza applicazione di sanzioni<\/strong>, i comportamenti tenuti dai contribuenti, ancorch\u00e9 errati, fino alla data di pubblicazione della Circolare stessa, quindi, <strong>dal 1\u00b0 gennaio al 27 marzo 2015<\/strong>.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso si rileva, comunque, che in via generale per l\u2019errato reverse charge \u00e8 prevista la <strong>sanzione amministrativa compresa fra il 100% ed il 200% dell\u2019imposta<\/strong>, con un minimo di euro 258, per il cessionario o il committente che non assolve l\u2019imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si applica il meccanismo dell\u2019inversione contabile.<\/p>\n<p>La stessa sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l\u2019imposta in fattura omettendone per\u00f2 il pagamento.<\/p>\n<p>In deroga alle anzidette disposizioni, \u00e8 tuttavia previsto che, anche se<\/p>\n<p>l\u2019imposta \u00e8 stata irregolarmente assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell\u2019<span class=\"rifnormativo_bo\"><a href=\"http:\/\/www.mysolution.it\/fisco\/banche-dati\/banca-dati-fiscale.aspx?IDS=dpr01972102600633ar0019a&amp;from=226666\">art. 19<\/a><a href=\"http:\/\/www.mysolution.it\/fisco\/banche-dati\/banca-dati-fiscale.aspx?IDS=dpr01972102600633ar0019a\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.mysolution.it\/immagini\/banca-dati\/nuovafinestra.gif\" alt=\"Apri in altra finestra\" \/><\/a><\/span> del D.P.R. n. 633\/1972, la violazione \u00e8 punibile con la <strong>sanzione pari al 3% dell\u2019imposta<\/strong> irregolarmente assolta con un minimo di euro 258,00.<\/p>\n<p>Inoltre, sono solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni e dell\u2019imposta entrambi i soggetti tenuti all\u2019applicazione del reverse charge:<\/p>\n<ul>\n<li>nel caso in cui il cedente o il prestatore abbia irregolarmente addebitato l\u2019imposta in fattura omettendone il versamento (sanzione dal 100% al 200% dell\u2019imposta);<\/li>\n<li>nel caso in cui l\u2019imposta sia stata irregolarmente assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore (sanzione pari al 3% dell\u2019imposta).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Riferimenti normativi<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, <span class=\"rifnormativo_bo\">art. 74, comma 7<\/span>;<\/li>\n<li>Legge 23 dicembre 2014 n. 190, <span class=\"rifnormativo_bo\">art. 1 comma 629<\/span>;<\/li>\n<li>Agenzia delle Entrate, <span class=\"rifnormativo_bo\">Circolare 27 marzo 2015 n. 14\/E<\/span>;<\/li>\n<li>Agenzia delle Dogane, <span class=\"rifnormativo_bo\">Nota 20 aprile 2015, n. 46452\/RU<\/span>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il chiarimento ministeriale La Legge di Stabilit\u00e0 2015 ha apportato delle novit\u00e0 all\u2019art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633\/1972. Accanto alle fattispecie gi\u00e0 contemplate dalla disposizione (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":110,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[10,11,9],"class_list":["post-106","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-circolari","tag-inversione-contabile","tag-iva","tag-reverse-charge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=106"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":118,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106\/revisions\/118"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}