{"id":156,"date":"2015-06-11T19:56:56","date_gmt":"2015-06-11T17:56:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopalanca.it\/wordpress\/home\/?p=156"},"modified":"2020-12-27T09:52:21","modified_gmt":"2020-12-27T08:52:21","slug":"falso-in-bilancio-dal-14-giugno-le-pene-saranno-piu-severe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/falso-in-bilancio-dal-14-giugno-le-pene-saranno-piu-severe\/","title":{"rendered":"Falso in bilancio: dal 14 giugno le pene saranno pi\u00f9 severe"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dal 14 giugno 2015 entrer\u00e0 in vigore la nuova disciplina relativa al \u201cfalso in bilancio\u201d. L&#8217;intervento \u00e8 dedicato ad un&#8217;analisi comparativa della nuova disciplina con particolare riguardo ai riflessi sui principali soggetti interessati (amministratori, sindaci, liquidatori, consulenti, etc.).<!--more--><\/p>\n<h2 class=\"western\">Le novit\u00e0 in sintesi<\/h2>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">Prima di esaminare nel dettaglio la nuova disciplina si indicano, di seguito, le <strong>principali novit\u00e0<\/strong> introdotte dalla legge 27 maggio 2015 n. 69, che entreranno in vigore <strong>dal 14 giugno 2015<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">le \u201c<strong>false comunicazioni sociali<\/strong>\u201d sono disciplinate diversamente a seconda che la societ\u00e0 interessata sia quotata (nuovo art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c. );<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">la <strong>precedente fattispecie<\/strong> delle \u201cfalse comunicazioni sociali in danno della societ\u00e0, dei soci e dei creditori\u201d (art. 2622 c.c. ) \u00e8 inglobata nell&#8217;ambito dei reati di cui al punto precedente;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">i reati interessati assumono generalmente la <strong>pi\u00f9 grave forma del delitto<\/strong>, rispetto al precedente inquadramento nell&#8217;ambito delle contravvenzioni;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">si assiste a un <strong>notevole aggravamento delle pene<\/strong> (es. reclusione da 2 a 5 anni, contro il precedente arresto sino a 2 anni, per le false comunicazioni sociali di societ\u00e0 non quotate);<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">sono state <strong>sostituite le soglie quantitative di non punibilit\u00e0<\/strong> con una nozione di \u201clieve entit\u00e0 del fatto\u201d, rimessa maggiormente all&#8217;apprezzamento del giudice;<\/p>\n<p>\u00e8 prevista la <strong>procedibilit\u00e0 d&#8217;ufficio<\/strong> per i reati interessati, eccetto nell&#8217;ambito delle societ\u00e0 non fallibili ex art. 1 comma 2 Legge Fallimentare.<\/p>\n<h2 class=\"western\" style=\"margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;\">Confronto fra la nuova disciplina e quella precedente<\/h2>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">Nella tabella, posta al termine del paragrafo, \u00e8 riportato un confronto fra la nuova e la vigente formulazione dell&#8217;art. 2621 c.c., rubricato \u201cFalse comunicazioni sociali\u201d. La novella ha modificato radicalmente l&#8217;art. 2622 c.c., oggi riservato alle <strong>sole societ\u00e0 quotate<\/strong> e quindi non confrontabile con l&#8217;attuale disposizione, oltre a introdurre i nuovi articoli 2621 bis e 2621 ter , in materia d&#8217;entit\u00e0 del fatto, di cui si dir\u00e0 fra breve.<\/p>\n<h3 class=\"western\" style=\"margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;\">Elemento soggettivo: intenzione di ingannare i soci o il pubblico<\/h3>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">Da un confronto letterale delle formulazioni legislative la prova dell&#8217;elemento soggettivo del reato sembra meno rigorosa in quella novellata. La condotta, infatti, \u00e8 sufficiente che sia <strong>finalizzata a conseguire un ingiusto profitto<\/strong>, mentre non \u00e8 pi\u00f9 richiesta l&#8217;intenzione di ingannare i soci o il pubblico.<\/p>\n<h3 class=\"western\" style=\"margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;\">Pene previste<\/h3>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">Il quadro sanzionatorio appare senza dubbio <strong>pi\u00f9 gravoso<\/strong>, come emerge dalla tabella sotto.<\/p>\n<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td style=\"border-top: 1px solid #808080; border-bottom: 1px solid #808080; border-left: 1px solid #808080; border-right: none; padding: 0.05cm 0cm 0.05cm 0.05cm;\" width=\"240\"><strong>Fattispecie di reato<\/strong><\/td>\n<td style=\"border-top: 1px solid #808080; border-bottom: 1px solid #808080; border-left: 1px solid #808080; border-right: none; padding: 0.05cm 0cm 0.05cm 0.05cm;\" width=\"238\"><strong>Disciplina sino al 13 giugno 2015<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 0.05cm; border: 1px solid #808080;\" width=\"260\"><strong>Nuova disciplina dal 14 giugno 2015<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td style=\"border-top: none; border-bottom: 1px solid #808080; border-left: 1px solid #808080; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.05cm 0.05cm;\" width=\"240\">False comunicazioni sociali in societ\u00e0 non quotate<\/td>\n<td style=\"border-top: none; border-bottom: 1px solid #808080; border-left: 1px solid #808080; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.05cm 0.05cm;\" width=\"238\">\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">senza danno: arresto sino a 2 anni<\/p>\n<p>con danno: reclusione da 6 mesi a 3 anni<\/td>\n<td style=\"border-top: none; border-bottom: 1px solid #808080; border-left: 1px solid #808080; border-right: 1px solid #808080; padding: 0cm 0.05cm 0.05cm 0.05cm;\" width=\"260\">reclusione da 1 a 5 anni<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td style=\"border-top: none; border-bottom: 1px solid #808080; border-left: 1px solid #808080; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.05cm 0.05cm;\" width=\"240\">False comunicazioni sociali in societ\u00e0 quotate<\/td>\n<td style=\"border-top: none; border-bottom: 1px solid #808080; border-left: 1px solid #808080; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.05cm 0.05cm;\" width=\"238\">reclusione da 1 a 4 anni<\/td>\n<td style=\"border-top: none; border-bottom: 1px solid #808080; border-left: 1px solid #808080; border-right: 1px solid #808080; padding: 0cm 0.05cm 0.05cm 0.05cm;\" width=\"260\">reclusione da 3 a 8 anni<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3 class=\"western\" style=\"margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;\">Cause di non punibilit\u00e0 e circostanze attenuanti<\/h3>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">La disciplina delle <strong>cause di non punibilit\u00e0 e delle circostanze attenuanti<\/strong> \u00e8 quella che ha subito le maggiori modifiche, insieme alla gi\u00e0 citata entit\u00e0 delle pene.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">Nella formulazione oggi vigente la punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa se le falsit\u00e0 (o le omissioni) non alterano in modo sensibile la situazione contabile aziendale. La punibilit\u00e0 non \u00e8 comunque prevista se l&#8217;alterazione \u00e8 inferiore a percentuali applicate su utile al lordo delle imposte e patrimonio netto. Nei casi citati si applica, comunque, una sanzione amministrativa.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\"><strong>Dal 14 giugno<\/strong>, in base ai nuovi articoli 2621 bis e 2621 ter c.c.:<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">la <strong>punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa<\/strong>, ai sensi del nuovo art. 131 bis c.p. , se il giudice ritiene di particolare tenuit\u00e0 il fatto considerato, soprattutto, il danno cagionato a societ\u00e0, soci e creditori;<\/p>\n<p>la <strong>pena \u00e8 ridotta<\/strong> (da 6 mesi a 3 anni) se i fatti sono di lieve entit\u00e0 \u201c<em>tenuto conto della natura e delle dimensioni della societ\u00e0 e delle modalit\u00e0 o degli effetti della condotta<\/em>\u201d.<\/p>\n<h3 class=\"western\" style=\"margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;\">Procedibilit\u00e0 per il perseguimento del reato<\/h3>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">La nuova formulazione prevede, in generale, la <strong>procedibilit\u00e0 d&#8217;ufficio per i reati<\/strong>. La querela della persona offesa \u00e8 necessaria solo quando la societ\u00e0 danneggiata rispetta i limiti di non fallibilit\u00e0 previsti dalla Legge Fallimentare.<\/p>\n<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td style=\"border-top: 1px solid #808080; border-bottom: 1px solid #808080; border-left: 1px solid #808080; border-right: none; padding: 0.05cm 0cm 0.05cm 0.05cm;\" width=\"372\"><strong>Nuova versione dal 14 giugno 2015<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 0.05cm; border: 1px solid #808080;\" width=\"373\"><strong>Versione vigente sino al 13 giugno 2015<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td style=\"border-top: none; border-bottom: 1px solid #808080; border-left: 1px solid #808080; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.05cm 0.05cm;\" width=\"372\">\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\"><strong>Art. 2621 False comunicazioni sociali<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">1. Fuori dai casi previsti dall&#8217;art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per s\u00e8 o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione \u00e8 imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ\u00e0 o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo <strong>concretamente<\/strong> idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della <strong>reclusione da uno a cinque anni<\/strong>.<\/p>\n<p>2. La stessa pena si applica anche se le falsit\u00e0 o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societ\u00e0 per conto di terzi.<\/td>\n<td style=\"border-top: none; border-bottom: 1px solid #808080; border-left: 1px solid #808080; border-right: 1px solid #808080; padding: 0cm 0.05cm 0.05cm 0.05cm;\" width=\"373\">\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\"><strong>Art. 2621 False comunicazioni sociali<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">1. Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, <strong>con l&#8217;intenzione di ingannare i soci o il pubblico<\/strong> e al fine di conseguire per s\u00e9 o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorch\u00e9 oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione \u00e8 imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ\u00e0 o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con <strong>l&#8217;arresto fino a due anni<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">2. La punibilit\u00e0 \u00e8 estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societ\u00e0 per conto di terzi.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">3. La punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa se le falsit\u00e0 o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ\u00e0 o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilit\u00e0 \u00e8 comunque esclusa se le falsit\u00e0 o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all&#8217;1 per cento.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">4. In ogni caso il fatto non \u00e8 punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.<\/p>\n<p>5. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l&#8217;interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall&#8217;esercizio dell&#8217;ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonch\u00e9 da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell&#8217;impresa.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 class=\"western\" style=\"margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;\">Considerazioni e conseguenze per i soggetti interessati<\/h2>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">Si premette che le nuove disposizioni troveranno applicazione esclusivamente per i <strong>fatti commessi a partire dal 14 giugno 2015<\/strong>. I bilanci interessati, salvo casi particolari, saranno quelli a partire dal 31 dicembre 2015.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">Dall&#8217;analisi appena svolta emerge un <strong>quadro normativo certamente pi\u00f9 rigoroso<\/strong> per i soggetti coinvolti (amministratori, liquidatori, sindaci, direttori generali, etc.). Si possono svolgere, in particolare, le seguenti considerazioni:<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">l&#8217;eliminazione delle soglie quantitative di non punibilit\u00e0 rende certamente pi\u00f9 incerta la situazione (si pensi, per esempio, alla determinazione della soglia di rilevanza nella revisione legale spesso ancorata ai criteri penalistici soppressi). Il giudice, d&#8217;altro canto, avr\u00e0 maggiore discrezionalit\u00e0 nel valutare l&#8217;entit\u00e0 del danno, potendo escludere la punibilit\u00e0 se quest&#8217;ultimo \u00e8 particolarmente lieve;<\/p>\n<p>la procedibilit\u00e0 dei reati d&#8217;ufficio, non assume un&#8217;importanza fondamentale, in quanto presumibilmente saranno sempre i soci o i creditori ad assumere l&#8217;iniziativa, salve le ipotesi di provvedimenti di amministrazione giudiziaria o di procedure concorsuali.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">Con riguardo, in particolare, ai consulenti essi non sono interessati in prima persona dalle fattispecie penali commentate che costituiscono \u201creati propri\u201d per amministratori, liquidatori, sindaci, etc. \u00c8 necessario, tuttavia, porre attenzione:<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">a un <strong>eventuale concorso, materiale o morale, nel reato<\/strong>. Si pensi a un consulente che suggerisca intenzionalmente agli amministratori condotte volte \u201cfalsare\u201d i documenti contabili societari;<\/p>\n<p>ad <strong>atti d&#8217;ingerenza del consulente<\/strong> nell&#8217;amministrazione e nella gestione della societ\u00e0. Tali condotte, specie se abituali, potrebbero fare assumere al consulente la qualifica di \u201camministratore di fatto\u201d della societ\u00e0, perseguibile alla stregua dell&#8217;amministratore di diritto ex art. 2639 c.c.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Dal 14 giugno 2015 entrer\u00e0 in vigore la nuova disciplina relativa al \u201cfalso in bilancio\u201d. 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