{"id":161,"date":"2015-06-11T20:14:53","date_gmt":"2015-06-11T18:14:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopalanca.it\/wordpress\/home\/?p=161"},"modified":"2020-12-23T08:36:05","modified_gmt":"2020-12-23T07:36:05","slug":"nuovo-ravvedimento-operoso-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/nuovo-ravvedimento-operoso-2015\/","title":{"rendered":"Nuovo ravvedimento operoso 2015"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la Circolare 9 giugno 2015, n. 23\/E l&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito taluni aspetti della nuova disciplina del ravvedimento operoso di cui all&#8217;art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, modificata &#8211; com&#8217;\u00e8 noto &#8211; dall&#8217;art. 1, comma 637 , della Legge di Stabilit\u00e0 2015 (Legge n. 190\/2014). I tributi interessati dall\u2019ampliamento temporale del ravvedimento &#8211; ora possibile fino alla scadenza dei termini di accertamento &#8211; sono quelli amministrati dall&#8217;Agenzia delle Entrate, comprese l&#8217;Irap e le addizionali regionale e comunale all&#8217;Irpef. La circolare, inoltre, esamina le diverse misure della sanzione ridotta applicabile in virt\u00f9 delle nuove disposizioni.<!--more--><\/p>\n<p>Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle novit\u00e0 che caratterizzano ora l&#8217;istituto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border: none; padding: 0cm;\" colspan=\"2\" width=\"643\" valign=\"top\">Il &#8220;NUOVO&#8221; RAVVEDIMENTO OPEROSO<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td style=\"border: none; padding: 0cm;\" width=\"179\">AMBITO TEMPORALE<\/td>\n<td style=\"border: none; padding: 0cm;\" width=\"464\">Ora \u00e8 possibile ricorrere al ravvedimento operoso fino alla scadenza dei termini di accertamento; quindi non pi\u00f9 &#8211; come prevedeva il regime previgente &#8211; entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno nel corso del quale \u00e8 stata commessa la violazione o, quando non \u00e8 prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall&#8217;omissione.<\/p>\n<h6 class=\"western\">Attenzione<\/h6>\n<p>La nuova regola si applica anche nei casi in cui la violazione sia gi\u00e0 stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit\u00e0 amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.<\/p>\n<p><b>Altri atti impositivi<\/b><\/p>\n<p>Il ravvedimento \u00e8 invece precluso nelle ipotesi di avvenuta notifica al contribuente di atti di liquidazione, avvisi di accertamento o comunicazioni di irregolarit\u00e0 ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600\/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633\/1972.<\/p>\n<p><b>Tributi interessati dall&#8217;ampliamento temporale<\/b><\/p>\n<p>Sono i tributi amministrati dall&#8217;Agenzia delle Entrate, comprese l&#8217;Irap e le addizionali regionale e comunale all&#8217;Irpef.<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td style=\"border: none; padding: 0cm;\" width=\"179\">MISURA delle SANZIONI<\/td>\n<td style=\"border: none; padding: 0cm;\" width=\"464\">Le sanzioni sono ridotte come evidenziato nel prospetto che segue.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Di seguito si riportano le indicazioni del sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate:<\/span><\/p>\n<p>La sanzione ridotta \u00e8 pari:<\/p>\n<ul>\n<li>a 1\/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza<\/li>\n<li>a 1\/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non \u00e8 prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore<\/li>\n<li>a 1\/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno nel corso del quale \u00e8 stata commessa la violazione, oppure, quando non \u00e8 prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore<\/li>\n<li>a 1\/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno successivo a quello nel corso del quale \u00e8 stata commessa la violazione oppure, quando non \u00e8 prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore<\/li>\n<li>a 1\/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno successivo a quello nel corso del quale \u00e8 stata commessa la violazione, oppure, quando non \u00e8 prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore<\/li>\n<li>a 1\/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell&#8217;articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l&#8217;emissione dello scontrino fiscale)<\/li>\n<li>a 1\/10 del minimo di quella prevista per l&#8217;omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1\/10 del minimo di quella prevista per l&#8217;omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il decreto legislativo n. 158\/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla met\u00e0 della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.<\/p>\n<p>Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall\u2019originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sar\u00e0 pari all\u20191,5% dell\u2019imposta dovuta (1\/10 della sanzione ordinaria ridotta alla met\u00e0).<\/p>\n<p>Un\u2019ulteriore riduzione della sanzione \u00e8 prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% \u00e8 ulteriormente ridotta a 1\/15 per ogni giorno di ritardo (1%).<\/p>\n<p>Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sar\u00e0 pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1\/10 dell\u20191%).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Con la Circolare 9 giugno 2015, n. 23\/E l&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito taluni aspetti della nuova disciplina del ravvedimento operoso di cui all&#8217;art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, modificata &#8211; com&#8217;\u00e8 noto &#8211; dall&#8217;art. 1, comma 637 , della Legge di Stabilit\u00e0 2015 (Legge n. 190\/2014). 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