{"id":173,"date":"2015-11-03T17:02:03","date_gmt":"2015-11-03T16:02:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopalanca.it\/wordpress\/home\/?p=173"},"modified":"2016-01-09T09:39:22","modified_gmt":"2016-01-09T08:39:22","slug":"il-corretto-trattamento-fiscale-del-riaddebito-spese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/il-corretto-trattamento-fiscale-del-riaddebito-spese\/","title":{"rendered":"Il corretto trattamento fiscale del riaddebito spese"},"content":{"rendered":"<div>Pu\u00f2 accadere che le imprese e i professionisti <strong>sostengano in nome proprio spese imputabili in quota ad altri <\/strong>soggetti e quindi procedano al riaddebito delle stesse: \u00e8 il caso delle societ\u00e0 che appartengono allo stesso gruppo, ma, ancora pi\u00f9 frequentemente, \u00e8 il caso dei professionisti che occupano i medesimi spazi e che decidono di ripartirsi le spese comuni o, ancora dei professionisti nei rapporti con i propri clienti.<\/div>\n<p><!--more--><\/p>\n<div>Ci siamo occupati nei mesi scorsi di individuare le corrette rilevazioni contabili in caso di spesa anticipata per altri, riteniamo opportuno tuttavia approfondire l\u2019argomento, partendo dall\u2019aspetto civilistico della operazione, esaminandone gli aspetti fiscali e soffermandoci poi su alcune casistiche quali:<\/div>\n<div>\n<ul>\n<li><strong>Il riaddebito delle spese infragruppo;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Il riaddebito spese tra professionisti.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Civilisticamente, il rapporto intercorrente tra il soggetto attivo e quello passivo del riaddebito deve qualificarsi come mandato senza rappresentanza.<\/div>\n<div>L\u2019art. 1703 Cod. Civ. definisce il mandato come \u201c<em>il contratto con il quale una parte<\/em> (il mandatario) <em>si obbliga a compiere uno o pi\u00f9 atti giuridici per conto dell&#8217;altra<\/em> (il mandante)\u201d, e prevede due figure tipiche:<\/div>\n<div>\n<ul>\n<li>il mandato con rappresentanza (art. 1704 Cod. Civ.), in forza del quale il mandatario agisce in nome e per conto del mandante;<\/li>\n<li>il mandato senza rappresentanza (art. 1705 Cod. Civ.), con cui il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div><strong>L\u2019Amministrazione finanziaria<\/strong>, intervenendo sull\u2019argomento con la risoluzione n.6\/E del 1998, ha chiarito che, da un punto di vista civilistico, il rapporto intercorrente tra il soggetto attivo e quello passivo del riaddebito deve qualificarsi come mandato senza rappresentanza.<\/div>\n<div>Ne \u00e8 derivato che, ai fini <strong>iva<\/strong>, l\u2019operazione viene inquadrata nella fattispecie prevista all&#8217;art. 3, comma 3, del D.P.R. 633\/1972, secondo cui le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.<\/div>\n<div>Successivamente l\u2019Amministrazione ha avuto modo di specificare che il riaddebito costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi e ha altres\u00ec chiarito che mantiene la stessa natura intrinseca dell\u2019operazione ricevuta dal mandatario e successivamente ribaltata al mandante.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La natura dell&#8217;operazione di riaddebito, infatti, pu\u00f2 definirsi:<\/div>\n<ul>\n<li>corrispettivo di un&#8217;obbligazione di fare e prestazione di servizi generica, soggetta autonomamente a Iva e svincolata dalla natura della prestazione ricevuta dal mandatario;<\/li>\n<li>servizio del mandatario reso senza rappresentanza al proprio mandante ed avente medesima tipologia di quello ricevuto.<\/li>\n<\/ul>\n<div>Secondo l\u2019Amministrazione questa ultima interpretazione \u00e8 preferibile. Ci\u00f2 comporta che il riaddebito avr\u00e0 le medesime caratteristiche oggettive dell\u2019operazione principale e, quindi, il medesimo regime di tassazione, con l&#8217;applicazione della stessa aliquota, fin anche quello di esenzione.<\/div>\n<div>Veniamo ad esaminare i casi di interesse prima individuati.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Il riaddebito spese infragruppo<\/strong><\/div>\n<div>Si consideri il caso di una societ\u00e0 che fa parte di un gruppo e che sostiene costi in parte nel proprio interesse, in parte nell\u2019interesse di una delle societ\u00e0 collegate. Tale societ\u00e0, successivamente, procede al riaddebito delle spese nei confronti di quella che ha usufruito del servizio prestato.<\/div>\n<div>Si tratta di una casistica di interesse soprattutto laddove il riaddebito venga effettuato tra societ\u00e0 che non recuperano l&#8217;Iva sugli acquisti per effetto dell&#8217;art. 19 del D.P.R. 633\/1972 con conseguente lievitazione del costo del servizio fruito dal soggetto che riceve il riaddebito.<\/div>\n<div>La questione va affrontata considerando due aspetti.<\/div>\n<div>Occorre innanzi tutto chiedersi se il riaddebito dei costi configuri il corrispettivo di una prestazione di servizi ai fini dell\u2019Iva e poi, in caso di risposta affermativa, quale sia il regime iva applicabile.<\/div>\n<div>Di certo non si potr\u00e0 invocare il regime di esclusione di cui al <strong>comma 3 dell\u2019art.15 del D.P.R. 633\/1972<\/strong>, giacch\u00e9 tale previsione riguarda unicamente i riaddebiti di spese sostenute in nome e per conto di altri e non anche quelle effettuate solo \u201cper conto\u201d di altri soggetti.<\/div>\n<div>Le condizioni richieste ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019art. 15 del D.P.R. 633\/1972 sono difatti:<\/div>\n<ul>\n<li>che le anticipazioni di cui si chiede il rimborso siano state fatte in nome e per conto del cedente o del committente;<\/li>\n<li>che le dette anticipazioni risultino regolarmente documentate.<\/li>\n<\/ul>\n<div>Al contrario, occorrer\u00e0 fare riferimento al gi\u00e0 citato <strong>comma 3 dell\u2019art. 3 del D.P.R. 633\/1972<\/strong>, che stabilisce che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Il caso delle operazioni infragruppo appare qui propriamente rappresentato, dato che deve ritenersi che i destinatari dei servizi avrebbero conferito mandato senza rappresentanza per l\u2019acquisizione del servizio alla altra impresa del gruppo.<\/div>\n<div>Per quanto riguarda poi la seconda questione e cio\u00e8, il regime iva applicabile, \u00e8 il caso di segnalare che l\u2019Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 26\/E del 1990, ha ritenuto che le prestazioni di servizi connesse con l\u2019uso dell\u2019immobile (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) sono da assoggettare ad iva in base all\u2019aliquota propria dei singoli servizi.<\/div>\n<div>Ne consegue che:<\/div>\n<ul>\n<li>i riaddebiti di spese sostenute \u201cper conto\u201d di altri soggetti rientrano nell&#8217;ambito di applicazione iva;<\/li>\n<li>il servizio a fronte del quale si procede al riaddebito \u00e8 dello stesso tipo di quello ricevuto dal mandatario.<\/li>\n<\/ul>\n<div><\/div>\n<div><strong>Il riaddebito spese tra professionisti\u00a0 <\/strong><\/div>\n<div>Il riaddebito \u00e8 molto frequente anche tra i professionisti, tra i quali possono verificarsi i seguenti casi:<\/div>\n<div>\n<ol>\n<li>il professionista proprietario o locatario dell&#8217;immobile in cui opera consente ad altri soggetti, in base ad un contratto di comodato, locazione o sublocazione, di utilizzare parte dell&#8217;immobile medesimo per lo svolgimento di attivit\u00e0 imprenditoriali o di lavoro autonomo;<\/li>\n<li>pi\u00f9 lavoratori autonomi di comune accordo occupano un unico immobile, ripartendo le spese comuni.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<div>Nel primo caso, con molte probabilit\u00e0 le fatture per l\u2019acquisto di beni e servizi comuni verranno emesse nei confronti del soggetto titolare o locatario dell\u2019immobile, il quale dovr\u00e0 quindi provvedere alla ripartizione dei costi medesimi.<\/div>\n<div>Nel secondo caso vi sar\u00e0 un soggetto che assume l\u2019onere dell\u2019\u201cintestazione\u201d dei relativi contratti e rapporti giuridici, procedendo alla successiva ripartizione dei costi.<\/div>\n<div>In entrambe le ipotesi il soggetto che riceve la fattura emessa nei propri confronti dal fornitore del servizio deve provvedere alla sua annotazione nelle scritture contabili previste ai fini dell\u2019Iva e delle imposte sui redditi. Il costo e l\u2019Iva afferente, pertanto, parteciperanno rispettivamente alla determinazione del reddito imponibile e dell\u2019Iva dovuta, salvi i casi di indetraibilit\u00e0. Successivamente, <strong>il contribuente riaddebiter\u00e0 la quota parte del costo agli altri<\/strong> soggetti mediante il rilascio di fattura ovvero, nel caso in cui si tratti di operazione fuori campo Iva, di altro documento o ricevuta.<\/div>\n<div>Accade anche speso che i professionisti <strong>condividano l\u2019uso della segreteria<\/strong>.<\/div>\n<div>In generale sono irrilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali \u00e8 versato solo il rimborso del relativo costo; \u00e8 necessario, tuttavia, che il prestito o il distacco sia quantitativamente valutabile, nel senso che deve essere possibile determinare quanto tempo il dipendente sia prestato o distaccato presso un soggetto diverso dal datore di lavoro. Infatti, la non applicazione dell\u2019imposta \u00e8 condizionata al fatto che il rimborso sia esattamente pari al costo sostenuto dal datore di lavoro, comprensivo dello stipendio ed emolumenti accessori e dei contributi previdenziali ed assistenziali.<\/div>\n<div>Secondo il disposto della risoluzione n. 411847 del 20\/03\/1981, \u201c<strong><em>se il compenso per il prestito di personale \u00e8 superiore all&#8217; importo del costo sostenuto dal datore di lavoro, l\u2019operazione \u00e8 interamente soggetta a tributo<\/em><\/strong>\u201d<strong>.<\/strong><\/div>\n<div>Nel caso di impossibilit\u00e0 di determinazione del costo di pertinenza di ciascuno dei professionisti, l\u2019operazione \u00e8 soggetta, per l\u2019intero, all\u2019Iva.<\/div>\n<div>\u00c8 anche vero che in generale l\u2019uso comune della segreteria difficilmente pu\u00f2 essere ricondotto ad un prestito o distacco del personale, potendosi pi\u00f9 correttamente ritenersi prestazione generica avente quale oggetto quello di mettere a disposizione una minima organizzazione di mezzi e persone, a fronte di un corrispettivo forfetariamente determinato. Si ritiene, dunque, che il corrispettivo concernente l\u2019utilizzo del telefono e dell\u2019impiegata centralinista debba essere addebitato con applicazione di Iva ordinaria.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><span style=\"font-size: 8pt;\">(Articolo tratto da Euroconference news del 9\/11\/2014 di Viviana Grippo)<\/span><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pu\u00f2 accadere che le imprese e i professionisti sostengano in nome proprio spese imputabili in quota ad altri soggetti e quindi procedano al riaddebito delle stesse: \u00e8 il caso delle societ\u00e0 che appartengono allo stesso gruppo, ma, ancora pi\u00f9 frequentemente, \u00e8 il caso dei professionisti che occupano i medesimi spazi e che decidono di ripartirsi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[11],"class_list":["post-173","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articoli","tag-iva"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=173"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":190,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173\/revisions\/190"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=173"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}