{"id":205,"date":"2016-11-11T15:36:55","date_gmt":"2016-11-11T14:36:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopalanca.it\/wordpress\/home\/?p=205"},"modified":"2020-07-20T08:44:28","modified_gmt":"2020-07-20T06:44:28","slug":"205-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/205-2\/","title":{"rendered":"Dal 2017 nuovi adempimenti IVA"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, pubblicato nella GU n. 249 del 24 ottobre scorso, prevede una revisione di alcuni adempimenti IVA, fissando anche delle nuove scadenze di presentazione. La maggior parte delle novit\u00e0 in tema di IVA decorreranno dal prossimo 1\u00b0 gennaio 2017.<\/p>\n<div id=\"sommario\" dir=\"ltr\">\n<h4 class=\"western\">SOMMARIO:<\/h4>\n<ul>\n<li>NUOVI ADEMPIMENTI<\/li>\n<li>LE ALTRE NOVIT\u00c0 AI FINI IVA<!--more--><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2 class=\"western\">Nuovi adempimenti<\/h2>\n<p align=\"justify\">A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2017 saranno introdotti per i soggetti passivi IVA due nuovi adempimenti con cadenza trimestrale:<\/p>\n<ul>\n<li><b>comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonch\u00e9 note di variazione<\/b>: in tal caso si dovrebbe trattare del \u201cvecchio\u201d spesometro, ancorch\u00e9 con presentazione trimestrale. <b>Da osservare che tali comunicazioni dovranno riportare i documenti in via analitica<\/b>. Sembra, quindi, che non sar\u00e0 possibile procedere con la comunicazione aggregata cos\u00ec come era previsto nello spesometro;<\/li>\n<li><b>comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA<\/b>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La disposizione in esame non sembra contenere n\u00e9 limiti oggettivi, n\u00e9 soggettivi; dovrebbero quindi essere interessate tutte le operazioni IVA svolte da soggetti passivi IVA, a prescindere dagli importi, ovvero dalla tipologia giuridica del soggetto, fatti salvi i soggetti rientranti nel regime dei \u201cminimi\u201d ovvero \u201cforfetari\u201d, che sono comunque esclusi.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le due comunicazioni sopra citate, che vanno effettuate telematicamente, sono da inviare entro l\u2019ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.<\/p>\n<table width=\"469\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<colgroup>\n<col width=\"183\">\n<col width=\"277\"> <\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"463\" valign=\"top\"><b>Scadenze trimestrali delle nuove comunicazioni dal 1\u00b0 gennaio 2017<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"183\"><b>1\u00b0 trimestre<\/b><\/td>\n<td width=\"277\"><b>31 maggio 2017<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"183\"><b>2\u00b0 trimestre<\/b><\/td>\n<td width=\"277\"><b>31 agosto 2017<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"183\"><b>3\u00b0 trimestre<\/b><\/td>\n<td width=\"277\"><b>30 novembre 2017<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"183\"><b>4\u00b0 trimestre<\/b><\/td>\n<td width=\"277\"><b>28 febbraio 2018<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 operative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p align=\"justify\">E\u2019 previsto un credito d\u2019imposta pari a 100 euro, utilizzabile dal 2018, per l\u2019adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi, ma solo per i soggetti che hanno realizzato nell\u2019anno precedente un volume d\u2019affari non superiore a 50.000 euro.<\/p>\n<table width=\"643\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<colgroup>\n<col width=\"143\">\n<col width=\"489\"> <\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"637\" valign=\"top\"><b>Nuovi adempimenti in \u201cpillole\u201d<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"143\"><b>Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonch\u00e9 note di variazione<\/b><\/td>\n<td width=\"489\">Dal 2017, entro l\u2019ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, ciascun soggetto passivo IVA dovr\u00e0 trasmettere telematicamente i dati di tutte le fatture emesse nonch\u00e9 di quelle ricevute e registrate ai sensi dell\u2019art. 25, D.P.R. n. 633\/1972, ivi incluse le bollette doganali, nonch\u00e9 i dati delle relative variazioni.<\/p>\n<p>I dati, inviati in forma analitica secondo le modalit\u00e0 che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento del direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate, dovranno contenere almeno:<\/p>\n<ul>\n<li>i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;<\/li>\n<li>la data e il numero della fattura;<\/li>\n<li>la base imponibile;<\/li>\n<li>l\u2019aliquota applicata;<\/li>\n<li>l\u2019imposta;<\/li>\n<li>la tipologia dell\u2019operazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si tenga presente che per l\u2019omessa o errata trasmissione di ogni fattura, torner\u00e0 applicabile una sanzione di 25 euro con un massimo di 25.000 euro. Sembra ragionevole ritenere che la sanzione massima dovrebbe riferirsi alla singola trasmissione del trimestre. Ancorch\u00e9 non indicato all\u2019interno del D.L. in esame, sembra che in tal caso, in presenza di errori\/omissioni, sia possibile procedere a ravvedimento operoso.<\/p>\n<p>La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute soddisfa gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui all\u2019art. 3, D.M. 17 giugno 2014 per le fatture elettroniche e per i documenti informatici.<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"143\"><b>Comunicazione delle liquidazioni IVA<\/b><\/td>\n<td width=\"489\">Dal 2017, entro l\u2019ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i soggetti passivi IVA dovranno inviare una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell\u2019imposta effettuate ai sensi dell\u2019art. 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. n. 100\/1998 nonch\u00e9 degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, comma 4 , D.P.R. n. 633\/1972.<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 operative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Considerato che anche in tal caso la comunicazione \u00e8 trimestrale sembra ragionevole ritenere che i soggetti con liquidazione IVA mensile dovranno comunicare a ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni IVA mensili.<\/p>\n<p>Per l\u2019omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche \u00e8 prevista una sanzione compresa da 5.000 euro a 50.000 euro. Al riguardo il D.L. in esame ha precisato che quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sar\u00e0 informato dell\u2019esito con modalit\u00e0 che saranno previste da apposito provvedimento del direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate. Il contribuente potr\u00e0 fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell\u2019istituto del ravvedimento operoso.<\/p>\n<p>Si fa presente che tale comunicazione trimestrale \u00e8 unica anche per coloro che esercitano pi\u00f9 attivit\u00e0 (quindi, una sola comunicazione per trimestre). Tale comunicazione si dovr\u00e0 effettuare in presenza di liquidazioni con eccedenza di IVA a credito, mentre ne sono esonerati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all\u2019effettuazione delle liquidazioni periodiche.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 class=\"western\">Le altre novit\u00e0 ai fini IVA<\/h2>\n<ul>\n<li>Dal 1\u00b0 aprile 2017 verr\u00e0 modificata la disciplina applicabile ai depositi IVA, prevedendo, in particolare, che nelle operazioni di estrazione dal deposito a seguito delle quali i beni siano commercializzati o utilizzati in Italia, responsabile del versamento dell\u2019IVA sar\u00e0 il depositario, per conto del soggetto che estrae i beni;<\/li>\n<li>Dal 1\u00b0 gennaio 2017 verranno abrogati:\n<ul>\n<li>gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2);<\/li>\n<li>le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle societ\u00e0 di leasing ex art. 7, comma 12, D.P.R. n. 605\/1973.<\/li>\n<li>Dall\u2019anno d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2017 sar\u00e0 abrogata la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list (art. 1, D.L. n. 40\/2010).<\/li>\n<li>La dichiarazione IVA, per l\u2019anno d\u2019imposta 2017, andr\u00e0 trasmessa tra il 1\u00b0 febbraio e il 30 aprile dell\u2019anno successivo (quindi, 2018). Invece, per l\u2019anno d\u2019imposta in corso (2016) la dichiarazione IVA andr\u00e0 presentata entro le scadenze ordinarie (quindi, 30 settembre 2017).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Riferimenti normativi<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 4<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, pubblicato nella GU n. 249 del 24 ottobre scorso, prevede una revisione di alcuni adempimenti IVA, fissando anche delle nuove scadenze di presentazione. 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