{"id":75,"date":"2015-04-13T18:16:15","date_gmt":"2015-04-13T16:16:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopalanca.it\/wordpress\/home\/?p=75"},"modified":"2015-04-18T07:39:31","modified_gmt":"2015-04-18T05:39:31","slug":"lattivita-di-somministrazione-nei-circoli-privati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/lattivita-di-somministrazione-nei-circoli-privati\/","title":{"rendered":"L&#8217;attivit\u00e0 di somministrazione nei circoli privati"},"content":{"rendered":"<p>1) L\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0 di somministrazione nei circoli privati.<\/p>\n<p>Le associazioni senza scopo di lucro, sia riconosciute che non riconosciute, possono gestire circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande ai soli soci dello stesso circolo o di altri circoli facenti parte della stessa associazione. Tale attivit\u00e0 deve essere prevista dallo statuto sociale. Per somministrazione si intende, ai sensi del comma 1\u00b0 dell\u2019art. 1\u00b0 della Legge n\u00b0 287 del 1991, la vendita per il consumo sul posto, in locali o spazi appositamente attrezzati, di alimenti e bevande.<!--more--><br \/>\nL\u2019avvio di queste attivit\u00e0 \u00e8 disciplinato dal DPR n\u00b0 235 del 2001, che all\u2019art. 2 ha stabilito che, se l\u2019associazione che gestisce il circolo aderisce ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalit\u00e0 assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell\u2019Interno, previste dalla lettera e) del 6\u00b0 comma dell\u2019art. 3 della Legge 287\/1991, l\u2019attivit\u00e0 di somministrazione pu\u00f2 essere avviata col solo invio della dichiarazione (o denuncia) di inizio attivit\u00e0 (D.I.A.), con allegata una copia non autenticata dell\u2019atto costitutivo e dello statuto dell\u2019associazione, al Comune nel cui territorio \u00e8 ubicato il circolo (comma 1\u00b0) che ha poi 60 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 19 della Legge n\u00b0 241 del 1990. Questa norma \u00e8 stata confermata dal 2\u00b0 comma dell\u2019art. 64 del Decreto Legislativo n\u00b0 59 del 2010. Inoltre, ai sensi del 2\u00b0 comma dell\u2019art. 19 della Legge 241 del 1990 modificato dal 1\u00b0 comma dell\u2019art. 85 del Dlgs 59\/2010, dato che l\u2019attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande \u00e8 una di quelle disciplinate da questo ultimo decreto, essa pu\u00f2 essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all\u2019amministrazione competente o della ricezione, sempre da parte di quest\u2019ultima, della dichiarazione stessa (\u00e8 una c.d. \u201cD.I.A. ad efficacia immediata\u201d).<br \/>\nL\u2019adesione all\u2019ente nazionale (di solito un\u2019associazione di associazioni o \u201cassociazione di secondo grado\u201d con finalit\u00e0 ricreative, culturali, ecc.), a nostro giudizio, non deve essere mantenuta anche durante la gestione dell\u2019attivit\u00e0 in quanto la perdita della stessa non determina pi\u00f9 automaticamente la revoca dell\u2019autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti dei soci ai sensi della lettera e) del 6\u00b0 comma dell\u2019art. 3 della Legge 287\/1991. Ci\u00f2 deriva dalla norma contenuta nella lettera f) del 1\u00b0 comma dell\u2019art. 3 della Legge 248\/2006 (il primo Decreto \u201cBersani\u201d sulle liberalizzazioni), esposta nel primo box di questo paragrafo, che, non essendo stata espressamente abrogata, \u00e8 ancora valida per questa fattispecie. Il legale rappresentante dell\u2019associazione che gestisce il circolo ha tuttora l\u2019obbligo, secondo noi, di comunicare al Comune il venir meno dell\u2019adesione di essa all\u2019ente nazionale ma non ha quello di richiedergli l\u2019autorizzazione all\u2019apertura dell\u2019esercizio che \u00e8 stato aperto con la modalit\u00e0 esposta nel capoverso precedente.<br \/>\nSe invece, l\u2019associazione od il circolo non aderisce agli enti ed organizzazioni nazionali di cui ai capoversi precedenti, l\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande \u00e8 sottoposto alla disciplina normale prevista dal 1\u00b0 comma dell\u2019art. 64 del Dlgs 59\/2010 e dall\u2019art. 3 del DPR 235\/2001, vale a dire all\u2019autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio \u00e8 ubicato il circolo.<br \/>\nIl trasferimento della sede o quello della gestione o della titolarit\u00e0 dell\u2019esercizio sono soggetti, invece, alla sola dichiarazione di inizio attivit\u00e0 da presentare allo sportello unico per le attivit\u00e0 produttive del Comune competente per territorio, solo che nei primi due casi l\u2019avvio effettivo dell\u2019attivit\u00e0 non pu\u00f2 essere effettuato prima del decorso di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione all\u2019amministrazione competente o della ricezione, sempre da parte di quest\u2019ultima, della dichiarazione stessa (\u00e8 una c.d. \u201cD.I.A. ad efficacia differita\u201d), mentre nel terzo caso l\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 essere avviata immediatamente da questa data (\u00e8 una c.d. \u201cD.I.A. ad efficacia immediata\u201d). Inoltre, sempre nei primi due casi, dell\u2019avvio effettivo dell\u2019attivit\u00e0 deve essere data comunicazione al Comune (ancora 1\u00b0 comma dell\u2019art. 64).<br \/>\nL\u2019art. 64 del Dlgs 59\/2010, di attuazione della Direttiva CE n\u00b0 123 del 2006 sulla disciplina delle attivit\u00e0 di servizio nel mercato interno (la c.d. Direttiva \u201cBolkestein\u201d), non ha significato un ritorno alla vecchia disciplina dell\u2019art. 3 della Legge 287\/1991[1] che imponeva di contingentare le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale. Infatti, il 3\u00b0 comma dell\u2019art. 64 citato prevede che i Comuni, soltanto \u201climitatamente alle zone del (loro) territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande\u201d, garantendo sempre sia l\u2019interesse alla fruizione di un servizio adeguato sia quello al libero esercizio dell\u2019attivit\u00e0. Questa programmazione pu\u00f2 prevedere, solo sulla base di parametri oggettivi, \u201cdivieti o limitazioni all\u2019apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilit\u00e0 ambientale, sociale e di viabilit\u00e0 rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilit\u00e0 del territorio ed alla normale mobilit\u00e0\u201d. In ogni caso, poi, i Comuni devono tutelare le zone di pregio storico, artistico, architettonico e ambientale e, per questa programmazione, \u201csono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell\u2019esistenza di un bisogno economico o sulla prova (dell\u2019esistenza) di una domanda di mercato, quali l\u2019entit\u00e0 delle vendite di alimenti e bevande o la presenza di altri esercizi di somministrazione\u201d. In altre parole, il contingentamento delle aperture di questi esercizi pu\u00f2 avvenire solo nelle zone del territorio comunale in cui una proliferazione di essi pu\u00f2 pregiudicare la vivibilit\u00e0, la sicurezza, la mobilit\u00e0 e gli aspetti di pregio artistico, architettonico ed ambientale di quelle zone e non pu\u00f2 avere, come in passato, l\u2019obbiettivo di garantire la validit\u00e0 economica delle attivit\u00e0 di somministrazione. Questa interpretazione della norma \u00e8 anche quella fatta propria dalla Circolare 3635\/C del 6 Maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.<br \/>\nAnche se lo scopo del 3\u00b0 comma dell\u2019art. 64 \u00e8 condivisibile riteniamo che servano dei provvedimenti attuativi per chiarire meglio i vari aspetti della sua applicazione in concreto dato che, pur essendo essa chiaramente pensata per i centri storici e le vie commerciali principali dei comuni, l\u2019eccesso di pubblici esercizi pu\u00f2 creare problemi in qualsiasi zona, ma, al contempo, non sembra che la programmazione possa estendersi all\u2019intero territorio comunale.<br \/>\nInoltre, sempre per i circoli che non aderiscono agli enti ed organizzazioni nazionali, in forza del 2\u00b0 comma dell\u2019art. 64 del Dlgs 59\/2010 che mantiene fermo quanto previsto dal DPR 235\/2001, la domanda di autorizzazione all\u2019apertura si considera accolta qualora non sia comunicato il rigetto della stessa entro 45 giorni dalla sua presentazione (silenzio \u2013 assenso) (art. 3, comma 6\u00b0, del DPR 235\/2001). Il Comune, per rilasciare l\u2019autorizzazione, deve verificare che \u201clo statuto dell\u2019associazione preveda modalit\u00e0 volte a garantire l\u2019effettivit\u00e0 del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneit\u00e0 della partecipazione alla vita associativa, nonch\u00e9 lo svolgimento effettivo dell\u2019attivit\u00e0 istituzionale\u201d (art. 3, comma 5\u00b0, del DPR 235\/2001), proprio per evitare che ci si associ solo occasionalmente per consumare alimenti e bevande senza partecipare davvero alla vita dell\u2019associazione.[2]<br \/>\nInoltre, ai sensi del 1\u00b0 comma sia dell\u2019art. 2 che dell\u2019art. 3 del DPR 235\/2001 l\u2019associazione che gestisce il circolo deve rientrare sempre in una delle categorie previste dal 3\u00b0 comma dell\u2019art. 148 del TUIR, vale a dire: \u201cassociazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra \u2013 scolastica della persona\u201d.<br \/>\nInfine, segnaliamo il caso delle associazioni, diffuse in diverse regioni d\u2019Italia, che non gestiscono circoli privati di somministrazione ma la cui attivit\u00e0 consiste nel preparare e consumare (cio\u00e8 somministrare) pasti al domicilio degli associati. In questo caso, ai sensi del 7\u00b0 comma dell\u2019art. 64 del Dlgs 59\/2010 che sostituisce il comma 6\u00b0 dell\u2019art. 3 della Legge 287\/1991, questa attivit\u00e0 \u00e8 esclusa dalla programmazione comunale delle aperture degli esercizi di somministrazione di cui al 3\u00b0 comma dell\u2019art. 64 citato ed essa pu\u00f2 essere avviata immediatamente dopo la presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attivit\u00e0 (\u00e8 una c.d. \u201cD.I.A. ad efficacia immediata\u201d).<\/p>\n<p>2) Gli altri aspetti dell\u2019attivit\u00e0 di questi circoli privati.<br \/>\nLa denuncia di inizio attivit\u00e0 o l\u2019autorizzazione del Comune sostituisce la licenza del Questore prevista dall\u2019art. 86 del Regio Decreto n\u00b0 773 del 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza &#8211; TULPS) per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di somministrazione di bevande alcoliche nei circoli privati (art. 4, comma 1\u00b0, del DPR 235\/2001).<br \/>\nSia per l\u2019attivit\u00e0 di somministrazione che per quella di vendita al dettaglio di bevande alcoliche sono inoltre previsti, dal comma 4\u00b0 dell\u2019art. 29 del Decreto Legislativo n\u00b0 504 del 1994 (Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi), l\u2019obbligo di denuncia dell\u2019attivit\u00e0 all\u2019Ufficio tecnico di finanza (oggi Agenzia delle Dogane) competente per territorio e quello di ottenimento della licenza fiscale che \u00e8 soggetta al pagamento di un diritto annuale. L\u2019esercizio di queste attivit\u00e0 senza licenza fiscale \u00e8 punito con una sanzione amministrativa da 258 a 1.549 Euro (art. 50 del Dlgs 504\/1994).[3]<br \/>\nIl locale dove \u00e8 esercitata l\u2019attivit\u00e0 di somministrazione deve essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico \u2013 sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell\u2019Interno (questi ultimi col D.M. n\u00b0 564 del 1992) ai sensi del 1\u00b0 comma dell\u2019art. 3 della Legge 287\/1991 e deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia (art. 3, comma 2\u00b0, lettera d, DPR 235\/2001). Sostanzialmente, quindi, esso deve avere una destinazione d\u2019uso adatta per l\u2019attivit\u00e0 svolta e deve aver ottenuto il certificato di agibilit\u00e0, mentre non \u00e8 pi\u00f9 necessario l\u2019ottenimento dell\u2019autorizzazione di idoneit\u00e0 sanitaria che era prevista dall\u2019art. 2 della Legge n\u00b0 283 del 1962 dato che questa disposizione \u00e8 stata abrogata dall\u2019art. 3 del Decreto Legislativo n\u00b0 193 del 2007. Occorre invece che il circolo rispetti il Regolamento CE n\u00b0 852 del 2004 sulla presenza di un sistema di autocontrollo igienico HACCP obbligatorio per tutte le attivit\u00e0 di produzione, preparazione, vendita di prodotti alimentari che fu introdotto dai Decreti Legislativi n\u00b0 155 e 156 del 1997, abrogati sempre dall\u2019art. 3 del Dlgs 193\/2007 proprio perch\u00e9 sostituiti dal citato Regolamento CE 852\/2004.<br \/>\nIn particolare, l\u2019art. 4 del D.M. 564\/1992 prevede che \u201ci locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all\u2019interno della struttura adibita a sede del circolo o dell\u2019ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze ed altri luoghi pubblici. All\u2019esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe ed altre indicazioni che pubblicizzino le attivit\u00e0 di somministrazione esercitate all\u2019interno\u201d (\u00e8 il c.d. \u201crequisito di sorvegliabilit\u00e0\u201d dei circoli privati). Inoltre, il listino dei prezzi e i documenti autorizzativi (la D.I.A. con allegata una copia non autenticata dell\u2019atto costitutivo e dello statuto dell\u2019associazione oppure l\u2019autorizzazione del Comune) devono essere esposti in luogo visibile. I circoli in cui si somministrano alimenti e bevande non sono soggetti alla disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione, ma sono tenuti a non arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone ai sensi dell\u2019art. 8 della Legge n\u00b0 447 del 1995, la \u201cLegge quadro sull\u2019inquinamento acustico\u201d.<br \/>\nL\u2019attivit\u00e0 di somministrazione \u00e8 esercitata dal legale rappresentante (di solito denominato \u201cpresidente\u201d) del circolo o dai soci rappresentanti di esso che risultano dall\u2019atto autorizzativo (sempre la D.I.A. con allegati l\u2019atto costitutivo e lo statuto oppure l\u2019autorizzazione del Comune), purch\u00e9 provvisti del requisito professionale soggettivo (cio\u00e8 dell\u2019attestato di frequenza di un apposito di formazione riconosciuto dalla Regione) richiesto per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 dalla lettera c) del comma 2\u00b0 dell\u2019art. 2 della Legge 287\/1991 la cui obbligatoriet\u00e0 \u00e8 stata confermata dalla lettera a) del 1\u00b0 comma dell\u2019art. 3 della Legge 248\/2006.<br \/>\nLa lettera a) del 1\u00b0 comma dell\u2019art. 3 della Legge 248\/2006 ha poi implicitamente abrogato ai sensi dell\u2019art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile, anche le norme del DPR 235\/2001 che prevedevano, nel caso in cui l\u2019attivit\u00e0 di somministrazione venisse affidata in gestione ad un terzo non socio, che questi dovesse essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) tenuto presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, come previsto dall\u2019art. 2 della Legge 287\/1991 (art. 3, comma 4\u00b0, del DPR 235\/2001) perch\u00e9 si presumeva che il terzo gestore esercitasse un\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa. A questa iscrizione era tenuto anche il legale rappresentante (o un suo delegato) dell\u2019associazione che gestiva il circolo nel caso in cui lo statuto di essa non fosse conforme alle prescrizioni del comma 8\u00b0 dell\u2019art. 148 del TUIR o, nel caso di circolo (cio\u00e8 di associazione) non aderente ad un ente nazionale riconosciuto, quando esso perdeva la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell\u2019art. 149 del TUIR perch\u00e9 esercitava prevalentemente attivit\u00e0 commerciale per un intero periodo d\u2019imposta (commi 5\u00b0 dell\u2019art. 2 e 7\u00b0 dell\u2019art. 3 sempre del DPR 235\/2001). Siccome la lettera a) del 1\u00b0 comma dell\u2019art. 3 della Legge 248\/2006 prescrive che le attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte senza il limite dell\u2019iscrizione a registri abilitanti, come il R.E.C., anche l\u2019obbligo di iscrizione previsto dalle citate norme del DPR 235\/2001 \u00e8 da ritenersi implicitamente abrogato.<br \/>\nQuesta interpretazione \u00e8 stata definitivamente confermata dal fatto che la lettera a) del 5\u00b0 comma dell\u2019art. 85 del Dlgs 59\/2010 ha abrogato l\u2019art. 2 della Legge 287\/1991 che prevedeva che l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande fosse subordinato all\u2019iscrizione nel R.E.C. del titolare dell\u2019impresa individuale o del legale rappresentante della societ\u00e0, ovvero di un suo delegato.<\/p>\n<p>3) Il regime fiscale dell\u2019attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati.<br \/>\nQueste attivit\u00e0 di somministrazione sono sempre considerate attivit\u00e0 non commerciali ai sensi del 3\u00b0 comma dell\u2019art. 148 del TUIR, anche se svolte verso il pagamento di corrispettivi specifici da parte degli associati, purch\u00e9 le associazioni che gestiscono i circoli siano \u201cassociazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra \u2013 scolastica della persona\u201d (categorie di associazioni richiamate anche dal comma 1\u00b0 sia dell\u2019art. 2 che dell\u2019art. 3 del DPR 235\/2001).<br \/>\nQuesta agevolazione, per\u00f2, non si applica all\u2019attivit\u00e0 di \u201csomministrazione di pasti\u201d che \u00e8 sempre considerata commerciale dal 4\u00b0 comma dell\u2019art. 148 TUIR se svolta verso gli associati a fronte del pagamento, da parte loro, di corrispettivi specifici. Riteniamo che per \u201cpasti\u201d la norma citata intenda pasti completi e non i singoli elementi di un pasto, alimenti o bevande che siano. Tale norma \u00e8 confermata dalla lettera d) del primo periodo del 5\u00b0 comma dell\u2019art. 4 del DPR n\u00b0 633 del 1972 sulla disciplina dell\u2019IVA che prevede che sono sempre considerate commerciali (e, pertanto, soggette ad IVA) le attivit\u00e0 di \u201cgestione di mense e somministrazione di pasti\u201d da chiunque siano esercitare, compresi gli enti non commerciali ed anche gli enti pubblici.<br \/>\nVi \u00e8 per\u00f2 l\u2019eccezione dell\u2019eccezione: ai sensi del 5\u00b0 comma sempre dell\u2019art. 148 TUIR per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale (quelle iscritte nel Registro Nazionale dell\u2019Associazionismo di cui all\u2019art. 7 della Legge 383\/2000), le cui finalit\u00e0 assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell\u2019Interno, si considera non commerciale anche l\u2019attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande agli associati effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi (i circoli) in cui si svolge l\u2019attivit\u00e0 istituzionale e purch\u00e9 tali attivit\u00e0 siano strettamente complementari a quelle istituzionali dell\u2019associazione.<br \/>\nLe attivit\u00e0 di somministrazione considerate non commerciali ai sensi del 3\u00b0 e del 5\u00b0 comma dell\u2019articolo citato proprio perch\u00e9 tali non rappresentano nemmeno operazioni imponibili ai fini dell\u2019IVA &#8211; Imposta sul Valore Aggiunto.<br \/>\nAl fine di veder considerata dalla legge come non commerciale l\u2019attivit\u00e0 di somministrazione esercitata verso gli associati, le associazioni citate dal 3\u00b0 e dal 5\u00b0 comma dell\u2019art. 148 del TUIR devono rispettare le disposizioni del comma 8\u00b0 dello stesso articolo per cui esse devono costituirsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata e prevedere nei loro atti costitutivi o statuti le seguenti clausole:<br \/>\na) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale durante la vita dell\u2019associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non sia imposta dalla legge;<br \/>\nb) l\u2019obbligo di devolvere il patrimonio dell\u2019ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalit\u00e0 analoghe od a fini di pubblica utilit\u00e0, sentito il parere dell\u2019Agenzia per le ONLUS e salvo diversa destinazione di esso imposta dalla legge;<br \/>\nc) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalit\u00e0 associative volte a garantire l\u2019effettivit\u00e0 del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneit\u00e0 della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di et\u00e0 il diritto di voto per l\u2019approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell\u2019associazione;<br \/>\nd) la redazione e l\u2019approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario;<br \/>\ne) l\u2019eleggibilit\u00e0 libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo (cio\u00e8 di un voto per ogni associato), la sovranit\u00e0 dell\u2019assemblea degli associati, i criteri per la loro ammissione od esclusione, idonee forme di pubblicit\u00e0 delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;<br \/>\nf) l\u2019intrasmissibilit\u00e0 della quota o contributo associativo ad eccezione della trasmissibilit\u00e0 per causa di morte e la non rivalutabilit\u00e0 della quota.<br \/>\nLa non imponibilit\u00e0 ai fini dell\u2019IVA delle operazioni derivanti dall\u2019attivit\u00e0 di somministrazione di questi circoli \u00e8 confermata, per le sole associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le cui finalit\u00e0 assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell\u2019Interno di cui all\u2019art. 3, comma 6\u00b0, lettera e) della Legge 287\/1991, anche dalla norma riportata dal comma 6\u00b0 dell\u2019art. 4 del DPR n\u00b0 633 del 1972 sulla disciplina dell\u2019IVA che stabilisce che \u201cnon si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l\u2019attivit\u00e0 istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempre che tale attivit\u00e0 sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (vale a dire quelli previsti dallo statuto dell\u2019associazione) e sia effettuata nei confronti dei soli associati\u201d dell\u2019associazione.<br \/>\nSe le associazioni senza scopo di lucro che gestiscono circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande ai soci perdono i requisiti richiesti dagli artt. 2 e 3 del DPR 235\/2001 (compresi, quindi, quelli richiesti dagli artt. 148, commi 3\u00b0 ed 8\u00b0, e 149 del TUIR ed esclusi quelli che abbiamo visto essere stati abrogati dalla Legge 248\/2006), le attivit\u00e0 di somministrazione verso i soci da esse gestite ricadono nel regime fiscale previsto per le attivit\u00e0 commerciali. Lo stesso avviene per l\u2019eventuale attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande rivolta a persone non aderenti all\u2019associazione che gestisce il circolo che per\u00f2 \u00e8 soggetta alle sanzioni di cui al capoverso successivo.<br \/>\nIn caso di violazione delle norme degli artt. 2 e 3 del DPR 235\/2001 si applica la sanzione amministrativa da 516 a 3.099 Euro prevista dall\u2019art. 10 della Legge 287\/1991 ed il Comune competente ordina la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 di somministrazione (art. 4, commi 2\u00b0 e 3\u00b0 del DPR 235\/2001). Il Comune, inoltre, ha sempre la possibilit\u00e0 di effettuare controlli ed ispezioni in tutti i circoli privati in cui si effettuano attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande (artt. 2 e 3, ultimi commi).<br \/>\nAlle associazioni di promozione sociale disciplinate dalla Legge n\u00b0 383 del 2000, che per tutto il resto seguono la disciplina esposta nel presente paragrafo e nei due precedenti, il Sindaco pu\u00f2 concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri di cui all\u2019art. 3, comma 4\u00b0, della Legge n\u00b0 287 del 1991, per la durata degli eventi o manifestazioni organizzate da queste associazioni e per gli spazi o i locali in cui questi si svolgono ed \u201ca condizione che l\u2019addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali\u201d di una Camera di Commercio (2\u00b0 comma dell\u2019art. 31 della Legge 383\/2000).<br \/>\nRicordiamo che dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 la potest\u00e0 legislativa sulla somministrazione di alimenti e bevande \u00e8 passata alle Regioni e pertanto il quadro normativo \u00e8 destinato ad essere rivisto. Le leggi regionali finora emanate (Emilia \u2013 Romagna, Toscana, Lombardia), per\u00f2, non hanno introdotto novit\u00e0 sostanziali.<br \/>\nInfine, segnaliamo che l\u2019effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa. Se per\u00f2, agli spettacoli accedono anche non soci o semplici invitati o vi siano circostanze che escludano il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento, lo svolgimento di queste attivit\u00e0 \u00e8 subordinato all\u2019ottenimento dell\u2019autorizzazione comunale (che ha sostituito quella del Questore) ai sensi dell\u2019art. 68 del R.D. 773\/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza &#8211; TULPS), che comporta l\u2019osservanza delle norme di prevenzione incendi e di agibilit\u00e0 dei locali dell\u2019art. 80 TULPS e, nel caso di piccoli trattenimenti, dell\u2019autorizzazione comunale prevista dall\u2019art. 69 TULPS.<br \/>\nL\u2019art. 23 del Decreto Legislativo n\u00b0 460 del 1997 esenta dall\u2019imposta sugli intrattenimenti (gi\u00e0 denominata imposta sugli spettacoli ed oggi disciplinata dal Decreto Legislativo n\u00b0 60 del 1999) le attivit\u00e0 di spettacolo organizzate occasionalmente dalle ONLUS e dalle associazioni di cui al 3\u00b0 comma dell\u2019art. 148 del TUIR \u201cin concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione\u201d, sia presso circoli privati da esse gestiti che in altro luogo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1) L\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0 di somministrazione nei circoli privati. 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