{"id":83,"date":"2015-04-17T00:32:23","date_gmt":"2015-04-16T22:32:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopalanca.it\/wordpress\/home\/?p=83"},"modified":"2015-04-17T00:33:58","modified_gmt":"2015-04-16T22:33:58","slug":"chiarimenti-della-e-in-merito-ai-nuovi-casi-di-reverse-charge-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/chiarimenti-della-e-in-merito-ai-nuovi-casi-di-reverse-charge-2015\/","title":{"rendered":"Chiarimenti dell&#8217;A.E. in merito ai nuovi casi di reverse charge 2015"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">L&#8217;estensione del reverse charge ad opera della finanziaria 2015 \u00e8 stata oggetto di una recente circolare dell&#8217;AE che ha chiarito alcuni punti dubbi.<\/p>\n<p class=\"western\">La questione pu\u00f2 riguardare tutti i contribuenti qualora ricevano prestazioni che riguardano edifici. Compreso il servizio di pulizia.<!--more--><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>NB E&#8217; fin da subito importante evidenziare che la sanzione per aver applicato erroneamente il regime di reverse charge pu\u00f2 essere di molto superiore al caso opposto, quando al contrario si \u00e8 applicata l&#8217;IVA ad un&#8217;operazione soggetta a reverse charge.<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\">La nuova lett. a-ter) del comma 6 art. 17 del D.P.R. n. 633\/1972 stabilisce l\u2019<strong>assoggettamento al regime dell\u2019inversione contabile<\/strong> delle \u201c<em>prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici<\/em>\u201d.<\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\">Il <em>reverse charge<\/em> (ovvero inversione contabile) da un punto di vista soggettivo torna applicabile nei casi in cui sia il cedente\/prestatore che il cessionario\/committente siano soggetti passivi IVA.<\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\">La circolare ha chiarito che <strong>le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese da contribuenti <\/strong><strong>minimi <\/strong><strong>sono escluse<\/strong> dall\u2019applicazione del <em>reverse charge<\/em>. Invece, tale meccanismo torner\u00e0 <strong>applicabile in merito agli acquisti di beni o servizi<\/strong> effettuati da tali soggetti, i quali dovranno effettuare il versamento dell\u2019imposta a debito.<\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\">E&#8217; poi stato chiarito il concetto di edificio ai fini fiscali nei seguenti termini:<\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><strong>qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuit\u00e0, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o pi\u00f9 liberi accessi sulla via, e possa avere una o pi\u00f9 scale autonome<\/strong><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><strong>Conseguentemente, il Legislatore ha inteso limitare la norma ai fabbricati e non alla pi\u00f9 ampia categoria dei beni immobili, quindi, con esclusione degli impianti industriali.<\/strong><\/p>\n<p class=\"western\">Sempre la Circolare in esame ha precisato che la norma si riferisce:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p class=\"western\">sia ai fabbricati ad uso abitativo, sia a quelli strumentali ivi compresi quelli di nuova costruzione;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">alle parti degli edifici stessi, come ad esempio il singolo locale di un edificio;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">agli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">alle \u201cunit\u00e0 in corso di definizione\u201d rientranti nella categoria catastale F4.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"western\">Rimangono, invece, <strong>esclusi<\/strong> dalla definizione di edificio, quindi, senza applicazione del <em>reverse charge<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p class=\"western\">i terreni e parti del suolo;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">parcheggi;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">piscine e giardini, ecc.,<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"western\">salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell\u2019edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).<\/p>\n<p class=\"western\"><strong>A<\/strong><strong>llo scopo di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici rientranti nel nuovo meccanismo di <\/strong><em>reverse charge<\/em><strong> si deve fare riferimento ai codici attivit\u00e0 della Tabella ATECO 2007.<\/strong><\/p>\n<table width=\"699\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<colgroup>\n<col width=\"90\" \/>\n<col width=\"599\" \/><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"90\">\n<p class=\"western\"><strong>Prestazioni relative ad edifici<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"599\">\n<p class=\"western\"><strong>Codici ATECO 2007 in cui torna applicabile il reverse charge c.d. interno a seguito dei chiarimenti contenuti nella CM n. 14\/E\/2015 <\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"90\">\n<p class=\"western\"><em>Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici<\/em><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"599\">\n<ul>\n<li>\n<p class=\"western\">81.21.00: Pulizia generale (non specializzata) di edifici;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">81.22.02: Altre attivit\u00e0 di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attivit\u00e0 di pulizia di impianti e macchinari).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6 class=\"western\">Attenzione<\/h6>\n<p class=\"western\">Sulla base di quanto riportato all\u2019interno della circolare n. 14\/E\/2015 <strong>non vengono contemplate le seguenti prestazioni di pulizia<\/strong> (quindi, per le tipologie di pulizie di seguito riportate non torna applicabile il reverse charge interno):<br \/>\n&#8211; 43.39.09: Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (ndr trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura);<br \/>\n&#8211; 43.99.01: Pulizia a vapore, sabbiatura e attivit\u00e0 simili per pareti esterne di edifici;<br \/>\n&#8211; 81.29.00: Altre attivit\u00e0 di pulizia (Servizi di disinfestazione, deratizzazione ed altre attivit\u00e0 di pulizia non altrove classificate).<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"90\">\n<p class=\"western\"><em>Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici<\/em><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"599\">\n<p class=\"western\">43.11.00: demolizione.<\/p>\n<p class=\"western\">Rientra, quindi, nel <em>reverse charge<\/em> la demolizione di edifici; non rientra, invece, la demolizione di altre tipologie di strutture diverse dagli edifici come ad esempio impianti industriali.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"90\">\n<p class=\"western\"><em>Prestazioni di servizi di installazione di impianti relative ad edifici<\/em><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"599\">\n<ul>\n<li>\n<p class=\"western\">43.21.01: Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.21.02: Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.22.01: Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell\u2019aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.22.02: Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.22.03: Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.29.01: Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.29.02: Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.29.09: Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6 class=\"western\">Esempio<\/h6>\n<p class=\"western\"><strong>Manutenzione di caldaia<\/strong><br \/>\nStante i chiarimenti forniti dalla circolare n. 14\/E\/2015 rientrano nel sistema del <em>reverse charge<\/em> anche le manutenzioni e riparazioni. Quindi, ad esempio, un idraulico che ponga in essere una manutenzioni di una caldaia per una societ\u00e0\/professionista dovr\u00e0 applicare il sistema del <em>reverse charge<\/em>.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"90\">\n<p class=\"western\"><em>Servizi di completamento relativ<\/em><em>i<\/em><em> ad edifici<\/em><\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"599\">\n<ul>\n<li>\n<p class=\"western\">43.31.00:Intonacatura e stuccatura;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.32.01: Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.32.02: Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di \u201carredi\u201d deve intendersi esclusa dall\u2019applicazione del meccanismo dell\u2019inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.33.00: Rivestimento di pavimenti e di muri;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.34.00: Tinteggiatura e posa in opera di vetri;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.39.01: Attivit\u00e0 non specializzate di lavori edili &#8211; muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"western\">43.39.09: Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6 class=\"western\">Attenzione<\/h6>\n<p class=\"western\">Il documento di prassi in esame ha chiarito che rientra nel <em>reverse charge<\/em> anche il rifacimento della facciata di un edificio, invece, non torna applicabile in caso di preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 43.12<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><strong>Risulta opportuno evidenziare che i soggetti passivi che effettuano le prestazioni indicate nella tabella che precede <\/strong><strong>sono tenuti ad applicare il meccanismo del <\/strong><em>reverse charge<\/em><strong> indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile o meno<\/strong><strong>, quindi, non si deve prendere a riferimento il fatto che il soggetto svolga un\u2019attivit\u00e0 economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attivit\u00e0 economiche ATECO.<\/strong><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\">Riportiamo un sunto dell&#8217;art. Apparso oggi sul Sole24Ore in merito alla prevalenza del reverse charge rispetto a plafond e iva per cassa.<\/p>\n<p class=\"western\">Il reverse-charge &#8220;prevale&#8221; su plafond e Iva per cassa<\/p>\n<p class=\"western\">(Il Sole 24 Ore del 14 aprile 2015, pag. 34, di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri )<\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\">Dalla lettura della circolare 14\/E\/2015Apri in altra finestra , emerge che il meccanismo del reverse charge &#8211; cos\u00ec come riformulato, con effetto dal 1\u00b0 gennaio di quest&#8217;anno, dalla legge di Stabilit\u00e0 (legge 23 dicembre 2014, n. 190Apri in altra finestra) &#8211; prevale sugli altri istituti. In particolare, esso opera anche in presenza di utilizzo del plafond degli esportatori abituali e in caso di operazioni soggette all&#8217;inversione contabile, effettuate dai soggetti che rientrano nel regime dell&#8217;Iva per cassa. Per quanto riguarda il primo dei due aspetti, infatti, il richiamato documento di prassi afferma che in relazione alle operazioni di cui all\u2019articolo 17, sesto commaApri in altra finestra, del D.P.R. 633\/72 &#8220;non potr\u00e0 essere utilizzato il plafond&#8221;.<\/p>\n<p><span style=\"font-family: Georgia, serif;\">STUDIO PALANCA<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;estensione del reverse charge ad opera della finanziaria 2015 \u00e8 stata oggetto di una recente circolare dell&#8217;AE che ha chiarito alcuni punti dubbi. La questione pu\u00f2 riguardare tutti i contribuenti qualora ricevano prestazioni che riguardano edifici. Compreso il servizio di pulizia.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":85,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[11,9],"class_list":["post-83","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-circolari","tag-iva","tag-reverse-charge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":87,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83\/revisions\/87"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/85"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopalanca.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}